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06/06/2016

 

COMUNICATO STAMPA


In considerazione del contenuto di alcuni interventi, fatti mediante l’utilizzo di mezzi di comunicazione e Facebook in particolare, dai quali emerge una ricostruzione dell’increscioso episodio accaduto il 4 giugno u.s., mediante l’attribuzione in capo a rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, in modo tanto delirante quanto non veritiero, atti o comportamenti non legittimi od opportuni, si intende puntualizzare i fatti così come realmente accaduti.

 

In questi giorni sta emergendo, nostro malgrado, una situazione di tensione nei rapporti tra il parroco Sac. Antonino Scibilia e l’Amministrazione comunale di Rometta. In realtà diversi episodi si sono verificati anche nei mesi scorsi prevalentemente collegati con l’applicazione della convenzione rep. N. 2618 del 21.12.2005. (All. 1)

Si tratta  di un atto molto tecnico che lungi dal costituire un atto di liberalità della parrocchia già allora rappresentata da padre A. Scibilia, costituisce al contrario il provvedimento che consente, con la cessione da parte del Comune del diritto di sfruttare la densità territoriale di un’area comunale, la costruzione  dell’oratorio in variante realizzando volumi superiori a quelli già consentiti dal PRG.  (Atto del C.C. N. 50/2005).

Un progetto finanziato  per € 200.000  con risorse del bilancio Comunale (ATTO Giunta Comunale N 5/2005) per € 938.619,56 con  finanziamento a carico del Bilancio regionale e per 294.380,43 con contributo della Conferenza Episcopale Italiana.

La convenzione riconosce al Comune il diritto di utilizzare l’oratorio per un periodo pari a trenta giorni annui, anche in maniera discontinua da richiedere almeno cinque giorni prima. Il Comune può richiederlo anche per l’uso da parte di associazioni o formazioni sociali senza fini di lucro e in ogni caso per finalità sociali e/o culturali. (Art. 2 dell’allegata convenzione)

Unico onere a carico dell’Ente richiedente dunque è il preavviso che tuttavia lascia alla parrocchia  anche la possibilità di un motivato diniego  e di un rinvio di data da comunicare entro 24 ore dalla richiesta fermo restando l’onere di assicurare la pulizia e la custodia dei locali per la durata della concessione. In assenza di espresso diniego entro le 24 ore l’autorizzazione si intende concessa.

Questa amministrazione dal proprio insediamento ha con puntualità rispettato la convenzione chiedendo, nei limiti della programmazione delle attività scolastiche, la concessione del locale nei termini . Così è avvenuto anche il 26 maggio u.s. con nota prot. N. 8250  (All. 2) per chiedere di utilizzare l’oratorio per il concerto di fine anno scolastico della scuola secondaria di primo grado.

Sabato 4 giugno la scolaresca di un centinaio di ragazzi accompagnata dai docenti si è presentata all’oratorio senza avere la possibilità di entrare nonostante si fosse perfezionato il silenzio assenso espressamente previsto dalla convenzione in mancanza di diniego entro le 24 ore dalla richiesta.

L’assessore alla Pubblica Istruzione avvertita dagli insegnanti veniva informata della circostanza che per accedere ai locali il Comune avrebbe dovuto sottoscrivere dichiarazione liberatoria delle responsabilità della parrocchia per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi durante l’occupazione dei locali  assumendo ogni responsabilità civile, penale ed economica , da garantire con apposita polizza assicurativa.

L’Amministrazione comunale rilevando l’incongruenza e la pretestuosità della richiesta rispetto alla convenzione e anche l’inadeguatezza di tale richiesta rispetto ad un’attività organizzata dalla scuola per finalità squisitamente didattiche, pur consapevole della natura  vessatoria della richiesta ed al solo fine di consentire ai ragazzi, in attesa da ore, di poter svolgere il concerto alla presenza delle loro famiglie , sottostava alla richiesta sottoscrivendo la non dovuta dichiarazione (All.3) .

Il parroco senza arretrare dalle proprie decisioni , nel disprezzo totale dell’assessore comunale presente ma cui è stato impedito di intervenire  e rivolgendosi direttamente ai genitori e ad alcuni docenti , ha deciso solo alcune ore dopo di “concedere per pura generosità” , come testualmente affermato dallo stesso parroco, l’uso di quell’oratorio che secondo regole democraticamente condivise e sottoscritte  è  invece dovuto al Comune gratuitamente.

A conferma del carattere pretestuoso delle richieste del parroco si rileva che già lo scorso anno l’amministrazione comunale  ha dovuto respingere analoghe richieste (nota del 3 giugno 2015 prot. 5481 All. 4) richiamando la parrocchia alla scrupolosa osservanza dei doveri scaturenti dalla convenzione.

Non si è tenuto conto a nostro avviso della differenza tra la concessione dell’oratorio a privati o comunque a soggetti diversi dal Comune di Rometta , che avviene  dietro pagamento di un prezzo richiesto dal parroco, e la concessione regolata da una convenzione. Peraltro è noto che l’utilizzazione da parte di privati cittadini avviene, anche per finalità di svago, senza che venga richiesta alcuna dichiarazione  in ordine all’assunzione delle responsabilità civili, penali e contabili.

Pertanto contrariamente  alle affermazioni di questi giorni al limite della diffamazione ai danni del Sindaco e degli Amministratori del Comune di Rometta, risulta evidente  la speculazione che dell’episodio  si sta facendo anche in sedi del tutto inappropriate e senza tener conto della sensibilità dei bambini che hanno assistito ad uno spiacevole scontro istituzionale.

 

In questa sede non si ritiene di concedere alcun contraddittorio alle deliranti ricostruzioni dei fatti e delle fantasiose motivazioni addotte da compiacente non credibile personaggio,riservandosi comunque di verificarne la rilevanza penale.

 

                                                                                                                                             Assessore alla Pubblica Istruzione

                                                                                                                                               f.to  Dott.ssa Melania Messina

Allegato 1 - Convenzione

Allegato 2 - Richiesta locali

Allegato 3 - assunzione responsabilità

Allegato 4 - fatti precedenti



     
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