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07/01/2005

 

Interrogazione N.03

     

        Gruppo Consiliare

 Insieme per amministrare

Al sig. Sindaco del

Comune di Rometta

Interrogazione n. 03

Al responsabile ASATI

 Ing. Nicola Cannata

 

Il sottoscritto Consigliere comunale Avv. Nicola Merlino, iscritto al gruppo consiliare “insieme per amministrare”,  ai sensi degli artt. 61 e 62 del vigente regolamento  sul funzionamento del Consiglio comunale,

premesso

-il contenuto della delibera n. 67, adottata dalla Giunta Municipale in data  13 luglio 2000 con oggetto “art. 42 ter della legge regionale n. 21.1985 e successive modifiche ed integrazioni. Affidamento a trattativa privata della concessione di costruzione e gestione dell’ampliamento dei due cimiteri comunali” e della successiva consequenziale convenzione stipulata il 19 aprile 2001; 

ritenuto

-che l’art. 42 della l.r. 29 aprile 1985 n. 21 (così come modificato dall’art. 45 della l.r. n. 10.93 e dall’art. 21 della l.r. n. 4.96), prevedeva la possibilità per un soggetto privato, che ne avesse i requisiti, di poter promuovere la concessione di costruzione e gestione di un’opera pubblica nel caso in cui il privato “si impegni a realizzare l’opera interamente a proprie spese”;

-e che solo in tal caso, il comma 7 del richiamato articolo prevedeva che “l’organo esecutivo dell’ente…può deliberare la concessione della costruzione e gestione dell’opera a trattativa privata al soggetto promotore…”.

ritenuto

-che la  Circolare dell’Assessorato regionale per i lavori pubblici 21 febbraio 1997 n. 1.97,  ha chiarito che con la superiore normativa “è stata data ai soggetti privati, in possesso dei requisiti per accedere alla costruzione e gestione, la possibilità di realizzare opere pubbliche interamente a proprie spese e di curarne la successiva gestione” evidenziando altresì, al fine di rimarcare tale concetto, che nel caso in cui la P.A. sia già in possesso di un progetto di massima o esecutivo ”la legge prevede che la proposta sia comprensiva anche dell’importo delle spese di progettazione e di studi tecnico-economici sostenuti, includendovi  anche i diritti di cui agli artt. 2578 e segg. del C.C.” ;

-che al fine di evidenziare ulteriormente che la “successiva” gestione dell’opera pubblica può verificarsi solo se costruita “interamente a spese del soggetto privato”, in altra parte, precisa inoltre che per la realizzazione dell’opera“ovviamente, nessun contributo dovrà essere previsto a carico dell’ente concedente”;

considerato

-che con la superiore normativa è stata data agli enti locali “la possibilità” di far realizzare  un’opera pubblica interamente a spese di un privato, che abbia i requisiti a tal fine richiesti dalla legge, e poi, al fine di farlo rientrare delle spese di investimento effettuate, concedergli la gestione “della stessa opera”  per un congruo lasso di tempo. 

-che, in forza della superiore indicata normativa, sarebbe indubbiamente rientrato “nelle facoltà”  del Comune di Rometta, il deliberato di cui si discute (67.2000 della G.M.) se, come emerge dalla delibera, la Giunta comunale, si fosse limitata a concedere a trattativa privata alla Carogi Costruzioni s.r.l., “la costruzione e gestione dell’ampliamento dei due cimiteri del Comune di Romettae non anche, come viene previsto “solo” “nell’allegato schema di atto di convenzione” approvato e, poi, nella “convenzione” stipulata in data 19 aprile 2001 con la Carogi Costruzioni s.r.l., al punto c) dell’art. 2, “la gestione dell’opera, costituita dalle strutture cimiteriali esistenti e da quelle che progressivamente verranno realizzate…” e ciò per la durata “di anni ventinove a decorrere dalla data della firma della presente”;

-che da quanto sopra si coglie a piene mani che, con la concessione della “gestione delle strutture cimiteri esistenti”, la Giunta Municipale, non solo ha aggirato la normativa sugli appalti dei servizi ma consente alla concessionaria, senza alcuna legittimazione e senza alcun titolo, la gestione di strutture cimiteriali già edificati  con evidenti danni per l’erario comunale e per la cittadinanza;

considerato altresì

-che, anche per quanto sopra rappresentato, peraltro, la competenza ad approvare la convenzione stipulata dai rappresentanti del Comune di Rometta non era sicuramente dell’organo esecutivo ma del Consiglio comunale posto che l’art. 1 lettera e) della legge regionale n. 48.91, al punto f), nell’indicare specificatamente le competenze del Consiglio comunale, statuisce che fra queste rientra “..l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione”;

          Sulla base di quanto sopra, il sottoscritto Consigliere comunale, formula i sottoespostI quesiti al sig. responsabile ASATI , e, nel contempo, al sig. Sindaco la presente

I N T E R R O G A Z I O N E

per conoscere:

 

1)      Se l’organo esecutivo, e per esso il Sindaco, stante quanto sopra rappresentato, intende addivenire alla revoca del sopra indicato atto deliberativo, quantomeno nella parte in cui viene affidata al promotore la gestione delle strutture cimiteriali esistenti ed a intraprendere conseguentemente gli atti amministrativi volti ad annullare o comunque rendere inefficace la convenzione stipulata nella parte in cui si concede al privato promotore la gestione delle strutture cimiteriali esistenti; 

 

2)      Se il privato concessionario abbia rispettato o meno gli obblighi di cui agli artt. 15 (cessione gratuita loculi) 16 (tariffe loculi) 18 (realizzazioni opere e servizi) ed, in particolare, 19 (inizio e svolgimento dei lavori) della stipulata convenzione.

 

Si richiede la iscrizione della presente interrogazione all’ordine del giorno del Consiglio comunale ed altresì risposta scritta.

Si evidenzia infine che non ottenendo risposta o ottenendo una risposta insoddisfacente la presente sarà trasmessa alla locale caserma dei carabinieri per i provvedimenti di competenza.

 

Rometta lì 07 gennaio 2005

                                                                              Il Consigliere comunale

                                                                               (Avv. Nicola Merlino)



     
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